Numeri 35

Სწავლა

   

1 IL Signore parlò ancora a Mosè, nelle campagne di Moab, presso al Giordano di Gerico, dicendo:

2 Comanda a’ figliuoli d’Israele che dieno, della possessione della loro eredità, ai Leviti, delle città da abitare, e anche i contorni di esse città.

3 Abbiano adunque le città per abitarvi; e sieno i contorni di esse per li lor bestiami, per le lor facoltà, e per tutte le lor bestie.

4 E sieno i contorni delle città, che voi darete a’ Leviti, ciascuno di mille cubiti d’ogn’intorno, dalle mura della città in fuori.

5 Misurate adunque fuor della città duemila cubiti, per lo lato orientale, e duemila cubiti, per lo lato meridionale, e duemila cubiti, per lo lato occidentale, e duemila cubiti, per lo lato settentrionale, e sia la città nel mezzo. Questo sia loro lo spazio de’ contorni di quelle città.

6 E quant’è alle città, che voi darete a’ Leviti, sienvi imprima le sei città di rifugio, le quali voi costituirete, acciocchè chi avrà ucciso alcuno vi si rifugga; e a quelle sopraggiugnetene quarantadue altre.

7 Tutte le città, che voi darete a’ Leviti, sieno quarantotto città, insieme co’ lor contorni.

8 E di queste città, che voi darete a’ Leviti, dell’eredità dei figliuoli d’Israele, datene più, della tribù che sarà più grande; e meno, di quella che sarà più piccola. Ciascuna tribù dia delle sue città a’ Leviti, a ragion della sua eredità ch’ella possederà.

9 Poi il Signore parlò a Mosè, dicendo:

10 Parla a’ figliuoli d’Israele, e di’ loro: Quando voi sarete passati il Giordano, e sarete entrati nel paese di Canaan,

11 assegnate fra voi delle città di rifugio, nelle quali l’ucciditore, che avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente, si rifugga.

12 E quelle città vi saranno per rifugio d’innanzi a colui che ha la ragione di vendicare il sangue; acciocchè l’ucciditore non muoia, finchè non sia comparito in giudicio davanti alla raunanza.

13 Di quelle città adunque, che voi darete a’ Leviti, sienvene sei di rifugio.

14 Assegnate tre di quelle città di qua dal Giordano; e tre altre, nel paese di Canaan, per esser città di rifugio.

15 Sieno queste sei città per rifugio, a’ figliuoli d’Israele, a’ forestieri, e agli avveniticci che saranno fra loro; acciocchè vi si rifugga chiunque avrà percossa a morte alcuna persona disavvedutamente.

16 Ora, se alcuno percuote un altro con alcuno strumento di ferro, colui è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

17 Parimente, se lo percuote con una pietra da mano della qual possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

18 Simigliantemente, se lo percuote con uno strumento di legno da mano, del quale egli possa morire, ed esso muore, egli è micidiale; del tutto facciasi morire quel micidiale.

19 Colui che ha la ragione di vendicare il sangue faccia morire quel micidiale; quando lo scontrerà egli stesso lo potrà uccidere.

20 Così ancora se lo spinge per odio, o gli gitta contro alcuna cosa apposta, onde sia morto;

21 ovvero per nimicizia lo percuote con la mano, ed esso muore, del tutto sia il percotitore fatto morire; egli è micidiale; colui che ha la ragione di vendicare il sangue potrà uccidere quel micidiale, quando lo scontrerà.

22 Ma, s’egli lo spinge, o gli gitta contro impensatamente, senza nimicizia, qualche strumento, ma non apposta;

23 ovvero, senza averlo veduto, gli fa cadere addosso alcuna pietra, della quale egli possa morire, ed esso muore, senza che gli fosse nimico, o procacciasse il suo male;

24 allora giudichi la raunanza fra il percotitore, e colui che ha la ragion di vendicare il sangue, secondo queste leggi;

25 e riscuota l’ucciditore dalle mani di colui che ha la ragione di vendicare il sangue, e faccialo ritornare alla città del suo rifugio, ove si era rifuggito; e dimori egli quivi, fino alla morte del sommo Sacerdote, il qual sarà stato unto con l’olio santo.

26 Ma, se pur l’ucciditore esce fuor de’ confini della città del suo rifugio, ove egli si sarà rifuggito;

27 e colui che ha la ragione di vendicare il sangue, trovandolo fuor de’ confini della città del suo rifugio, l’uccide; egli non è colpevole d’omicidio.

28 Perciocchè colui ha da star nella città del suo rifugio, fino alla morte del sommo Sacerdote; e dopo la morte del sommo Sacerdote, l’ucciditore potrà ritornare alla terra della sua possessione.

29 Sienvi adunque queste cose per istatuto di legge, per le vostre generazioni, in tutte le vostre stanze.

30 Quando alcuno avrà percossa a morte una persona, sia quel micidiale ucciso, in sul dire di più testimoni; ma non possa un solo testimonio render testimonianza contro a una persona a morte.

31 E non prendete prezzo di riscatto per la vita dell’ucciditore, il quale è colpevole, e degno di morte; anzi del tutto sia fatto morire.

32 Parimente non prendete alcun prezzo, per lasciar rifuggire alcuno alla città del suo rifugio; nè per ritornare a dimorar nel paese avanti la morte del Sacerdote.

33 E non profanate il paese, nel quale voi abiterete; conciossiachè il sangue profani il paese; e il paese non può esser purgato del sangue, che sarà stato sparso in esso, se non col sangue di chi l’avrà sparso.

34 Non profanate adunque il paese, nel quale voi dimorerete, in mezzo del quale io abiterò; perciocchè io sono il Signore, che abito per mezzo i figliuoli d’Israele.

   

To many Protestant and Evangelical Italians, the Bibles translated by Giovanni Diodati are an important part of their history. Diodati’s first Italian Bible edition was printed in 1607, and his second in 1641. He died in 1649. Throughout the 1800s two editions of Diodati’s text were printed by the British Foreign Bible Society. This is the more recent 1894 edition, translated by Claudiana.